Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 marzo 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 22 giugno 2014
[A] L’amministrazione non può applicare essa stessa retroattivamente una sanzione ad un fatto che, al momento della sua realizzazione, era disciplinato da una legge che prevedeva un regime, eventualmente anche sanzionatorio, diverso. [B] Pur in presenza di un abuso consistente nel cambio di destinazione senza opere, la sanzione, consistente nel ripristino dello stato dei luoghi, applicata all’appellante, è illegittima. Rimane fermo il potere dell’amministrazione di applicare all’appellante le sanzioni previste al momento della commissione dell’abuso stesso
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